Avviso relativo ai Depositi dormienti
Ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (Regolamento di attuazione dell art. 1, comma 345, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti):
- i depositi, effettuati presso gli intermediari (banche, ecc.), di somme di denaro con l'obbligo di rimborso (ad esempi rapporti di conto corrente, deposito a risparmio, ecc.);
- i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempi deposito titoli);
- i contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata;
in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:
- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a cento euro;
sono considerati dormienti.
Al verificarsi delle condizioni di dormienza l intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’ invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo istituito dalla Legge n. 266/2005, restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.
Il rapporto dormiente non verrà estinto dall intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi dallo stesso delegati, escluso l intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.
Depositi al portatore dormienti
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati, ad esempio, da libretti al portatore), il cui saldo sia superiore cento euro e che non risultino movimentati da oltre dieci anni, sono assoggettati alla disciplina dei depositi dormienti . Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante l'impossibilità della Banca di individuare gli attuali titolari di tali rapporti, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della Banca, entro 180 giorni dall affissione dell elenco dei depositi dormienti, i relativi titoli rappresentativi, disponendo l'effettuazione di un operazione o di una movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni entro il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme relative saranno devolute al Fondo, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Consulta l'elenco dei rapporti al portatore per i quali si sono verificate le condizioni di "dormienza".